Come difendere un libro dal plagio e tutelare il diritto d'autore

Diritto d’autore e tutela dell’opera
Gli strumenti per difendersi dal plagio

Il plagio, inteso come copia non autorizzata della propria opera creativa e relativo sfruttamento economico della stessa, è una palese violazione del diritto d’autore, a volte compiuta in buona fede quando si crede che i contenuti online siano liberamente disponibili, ma nella maggior parte dei casi il plagiante è conscio della violazione. Semplicemente spera di riuscire a farla franca, nel mare magnum della rete.
Anche un articolo di webnauta venne plagiato nel 2017 addirittura da una nota piattaforma di una piattaforma di self-publishing (ne ho scritto qui, con una guida passo passo sul come mobilitarvi per la risoluzione: Plagio o somiglianza?), subito dopo che alcuni amici blogger scoprirono una trentina di loro diversi articoli copiati da una casa editrice minore all’interno di una guida alla pubblicazione.

Il plagio non tocca solo i testi scritti, come blogger ho subito il “furto” anche di alcune mie illustrazioni, create da un disegno manuale, scannerizzato e colorato digitalmente. La segnalazione è giunta tramite Google Immagini, che ha rilevato il contenuto duplicato.
In un caso, l’immagine era stata copiata, compreso il “(c) webnauta.it” in fondo a destra, e inserita all’interno di un sito che pubblicizza corsi di scrittura creativa. In un altro caso, la stessa immagine era stata copiata e modifica con colori differenti, ma il tratto del disegno manuale era ovviamente rimasto, compreso un errore di prospettiva che avevo volutamente inserito proprio per riconoscerne la paternità.
Per entrambi, ho dapprima inviato a Google la segnalazione di copia non autorizzata, tramite la Google Search Console. Ravvisata la copia (l’immagine copiata risulterà recente), Google provvede alla rimozione dell’immagine copiata e la pagina web che la mostra dalle ricerche e la penalizzazione del ranking del sito plagiante. Dopo questo, ho contattato i responsabili chiedendo la rimozione dell’immagine dal loro sito, l’unico modo che gli resta per recuperare con Google, ed evitare una mia richiesta di risarcimento danni.

Il plagio avviene ancora più facilmente sui social. Sempre le stesse immagini sono state copiate, incollate tra di loro per formarne un’unica infografica, avendo cura di togliere il copyright stavolta, e postate su una pagina Facebook associata ad un blog, di cui non ho ben compreso il focus, se il libro, l’ignorante, il rap, i Metallica o cos’altro. Contattato l’amministratore della pagina, ha anche risposto in maniera ironica-strafottente. Su mia segnalazione per diritto d’autore violato, Facebook gli ha cancellato il post e messo un cartellino giallo.

Leggermente più sgradevole, il caso di un’insegnante che ha preso praticamente tutte le immagini dell’articolo Come è fatto: le parti del libro, per crearne una presentazione per i suoi alunni. Ha lasciato il “(c) webnauta.it” sulle illustrazioni, però non mi ha contattato prima di caricare questa presentazione su una piattaforma di e-learning pubblica. Per le mie immagini non c’era nemmeno uno striminzito “Tratte da webnauta.it” come aveva fatto con altre risorse. L’ho trovato spiacevole da parte di un educatore scolastico, dovrebbe avere una base sul diritto d’autore e dare il buon esempio agli studenti. Contattata la piattaforma, hanno subito reso privata la presentazione e inviato un messaggio al loro utente.

Qualcuno aveva anche preso la mia traduzione della tavola periodica dello Storytelling, creata con il consenso preventivo del suo autore e tutti i credits dovuti, e ne aveva prodotto un bel file pdf scaricabile dal suo sito, senza avermi chiesto alcuna autorizzazione. Mentre bastava, volendo citarmi, includere semplicemente il link all’articolo originale: La Tavola Periodica della Narrazione La differenza, per i non addetti ai lavori, è che gli accessi alla tavola vengono conteggiati a webnauta, mentre i download del pdf vengono conteggiati ad un’altra persona.

Tutto questo nel magico mondo di internet. Ma in ambito letterario? Anche qui il plagio accade più spesso di quel che pensate.
Nel marzo del 2012 venne plagiata la pagina Facebook  Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore dove Susanna Casciani, insegnante di scuola primaria e blogger, scriveva i suoi pensieri sull’amore perduto. L’editore Graus pubblicò infatti il romanzo “I 156 giorni della nostra solitudine” a firma di Marcella Minicucci, senza sapere che conteneva buona parte dei post della pagina Facebook o del blog connesso, sempre di proprietà della Casciani. Ben 90 mila lettrici affezionate si scatenarono contro l’altra ragazza, che aveva sottovalutato gli effetti sociali e legali del plagio. Il libro fu ritirato dal mercato nel giro di tre giorni, con profonde scuse da parte dell’editore, ignaro che il testo non fosse originale. Qualche anno dopo però Susanna Casciani uscì il suo primo romanzo, con lo stesso titolo, per Mondadori. 😉

Partendo da Amazon, alcune lettrici hanno inviato segnalazioni alla casa editrice Corbaccio per un libro pubblicato in self-publishing che risultava copiato, con il cambio della voce narrante ma uguale nei personaggi e nella struttura, qualche paragrafo identico, dal romanzo “Doni rari e preziosi” di Raine Miller. Il romanzo copiato e la sua autrice, in realtà uno pseudonimo, sono scomparsi dallo store in pochi giorni, ma non sappiamo come poi si sia conclusa la richiesta di risarcimento danni per il testo originale.

“Beh, ma se ti plagiano, dovresti solo essere contento! Significa che hai scritto qualcosa di valore!”
Col cavolo! Potrò anche aver scritto un contenuto di qualità, certo, ma non sono contento che qualcuno lo usi per farci denaro, esplicito o implicito, alle mie spalle. :/

Dunque il tema di proteggere la propria opera letteraria è quanto mai attuale.
Questo mio articolo nasce infatti da un dibattito nato all’interno del forum italiano di Wattpad, a cui partecipo volentieri quando posso. Si cercava di capire qual è il metodo più economico, ma abbastanza efficace, per proteggere un manoscritto prima di inviarlo alla valutazione di una casa editrice, o in lettura ad un editor professionale, o anche solo mettersi al riparo da qualche beta reader poco fedele. Le opere già pubblicate sono decisamente più tutelate, a seconda però della filiera di pubblicazione scelta.
Si trovano molti articoli in rete sull’argomento, ma purtroppo anche parecchie inesattezze, a seconda del servizio che vogliono vendervi.

Sono ancora in fase di studio, perché nell’era della scrittura digitale questa è una materia in continua evoluzione, con la stessa velocità della tecnologia. Ma sono comunque giunta ad un punto stabile della mia ricerca e questo è quello che ad oggi ho osservato. Lo condivido con chi ne avesse bisogno, anche per farvi risparmiare un pochino. 😉


Il diritto d’autore

Per capire cosa comporta il plagio di un’opera, partiamo innanzitutto dal diritto d’autore, quando nasce tale diritto e cosa comporta.
Il testo della legge 22 aprile 1941 n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, è il primo a disciplinare tale diritto per l’ordinamento giuridico italiano. All’Articolo 6 in particolare spiega quando si costituisce e, di concerto, a chi va attribuito:

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Lo stesso articolo è stato riportato nel Codice Civile, nel Libro Quinto al Titolo IX “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”, all’Articolo 2576 “Acquisto del diritto”. Dunque il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa, senza che questa sia ancora resa nota al pubblico perché l’esistenza dell’opera crea il diritto del suo autore.

Esattamente cosa comprende il diritto d’autore? Il diritto morale, legato alla persona dell’autore e alla paternità sull’opera stessa, e il diritto patrimoniale, che concerne lo sfruttamento economico dell’opera in facoltà esclusive dipendenti dalla tipologia dell’opera, quali la pubblicazione, la riproduzione, la trascrizione, oppure l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico, ancora la comunicazione al pubblico tramite radiodiffusione, televisione o social media, la distribuzione sul territorio, la traduzione e/o rielaborazione, la vendita o il noleggio e prestito.
Sul diritto d’autore, la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, ha creato un’ottima pagina di approfondimento con tutti i riferimenti legali: Diritto D’Autore. Tutto nasce da un’idea

Di per sé non sarebbe necessaria alcuna registrazione né del manoscritto né dell’autore per l’esercizio del diritto d’autore o per far valere la sua tutela legale. Il problema si pone in caso di controversia legale, quando più autori si contestano la paternità del testo e quindi il diritto di sfruttarlo economicamente.
In sostanza, dovete dimostrare che il romanzo l’avete creato voi ed era quindi in vostro possesso prima degli altri. Per la protezione del vostro diritto d’autore, occorre una prova che fornisca la data certa della vostra creazione.
In questo senso una prima suddivisione, alquanto naturale, per gli strumenti da adottare va fatta tra le opere già pubblicate e quelle ancora inedite.

 

Tutela di un libro pubblicato

Questo non era proprio il focus della mia ricerca, orientata più sulla protezione del manoscritto, del romanzo ancora chiuso nel cassetto, o meglio nascosto nelle cartelle del nostro computer. Ma già che c’ero ho dato uno sguardo anche a come viene tutelata l’opera già resa nota al pubblico, considerato che in Italia vengono pubblicati quasi 79 mila nuovi titoli ogni anno (Fonte: AIE Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2019).

Deposito Legale

Il deposito legale è disciplinato dalla legge 15 aprile 2004 n.106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e prevede l’obbligo da parte dell’editore o del produttore del libro di consegnare una copia di ogni nuova edizione presso un archivio nazionale, le due storiche Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, e un archivio regionale, presso almeno due istituti indicati dalla regione di appartenenza. L’obiettivo di questa pratica è di assicurare la conservazione, catalogazione e diffusione della cultura nazionale tramite i servizi bibliografici, pur rispettando il diritto d’autore.
Il deposito legale però fornisce anche una certificazione dell’esistenza dell’opera, fornendo un ottimo strumento di tutela del diritto d’autore.

Se pubblicate un libro con una casa editrice, l’obbligo del deposito legale è assolto dall’editore stesso. Se pubblicate tramite una piattaforma di self-publishing, dovete assicurarvi se questa effettuerà il deposito legale per conto vostro: in mancanza dell’editore infatti, è l’autore stesso a doversene far carico ed è un obbligo di legge, con pesanti sanzioni.
Ulteriori informazioni le trovate presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: Deposito Legale

Rilascio Codice ISBN

Il codice ISBN (International Standard Book Number) è una sequenza di 13 cifre per identificare un’edizione di un libro o di un’ebook in maniera univoca e duratura in tutto il mondo. Il codice a barre che accompagna usualmente il codice ISBN è la rappresentazione grafica dello stesso codice la lettura ottica e velocizzare il riconoscimento durante la distribuzione.
Il rilascio di questo codice è un’attestazione valida dell’esistenza dell’opera nel catalogo dei libri in commercio. Normalmente viene richiesto dall’editore e alcune piattaforme di self-publishing lo forniscono allo stesso modo gratuitamente o con un piccolo contributo. Dal gennaio 2015 anche i singoli autori possono richiedere un codice ISBN in autonomia, ma le tariffe sono piuttosto onerose, partono da 80 euro + IVA per un singolo codice. In ogni caso, il codice ISBN non è obbligatorio.
Ulteriori informazioni sul sito ISBN: Agenzia Italiana ISBN

Pubblicazione nel web

Per le opere minori, come i racconti o gli articoli di saggistica, può essere utile anche la pubblicazione nel blog e tramite esso, l’archiviazione su Internet Archive, sui motori di ricerca e sui social media, quale prova dell’esistenza dell’opera in un dato momento. Anche la pubblicazione di un estratto del libro di prossima uscita potrebbe tornare utile per dimostrarne il diritto d’autore.
Certo la data di pubblicazione in un sito, come in un blog, è modificabile in qualsiasi momento dall’amministratore di sistema, ma la pubblicità della stessa pagina web sulle altre piattaforme non lo è affatto. L’affidabilità di questa prova dipende però anche dalla diffusione del sito in rete e dalla permanenza delle piattaforme in cui viene riconosciuto.
Lo stesso Google identifica come duplicati i contenuti che vengono identificati dai suoi crawler come già esistenti e indicizzati in precedenza.

 

Protezione di un manoscritto inedito

Questa è la parte dell’indagine su cui mi sono maggiormente concentrata, dato che proprio sulla discussione in Wattpad si cercava una soluzione per gli inediti, le bozze in valutazione o le stesse storie pubblicate sulla piattaforma che non garantisce alcuna protezione in caso di plagio dei suoi autori. Ho ordinato le diverse soluzioni da quella più conosciuta dagli autori, almeno a leggere i vari commenti in rete, a quella meno nota ma ugualmente funzionale.

Data Certa presso Poste Italiane – servizio soppresso

Questo metodo me l’avevano spiegato ancora ai tempi della mia tesi di laurea, qualche era geologica fa! 😀
Si stampava il manoscritto, ogni foglio numerato, intestato con titolo e nome dell’autore, meglio anche se firmato in ogni pagina. Lo si inseriva in una busta, la si sigillava per bene e ci si recava nel più vicino ufficio postale per fare apporre sul plico il timbro postale, autenticato dall’impiegato allo sportello. Ugualmente, qualcuno si auto-spediva il plico in raccomandata, magari anche con ricevuta di ritorno, per avere il timbro postale sul pacchetto come attestazione della data di esistenza del manoscritto.

Oltre allo svantaggio dell’ingombro e alla possibile falsificazione del contenuto, il servizio postale “Data Certa” non è più attivo dal 1 aprile 2016 e il timbro postale non c’è più nemmeno nelle lettere, ve ne siete accorti? Alla consegna delle raccomandate va infatti richiesto al postino uno scontrino stampato al momento dal palmare in sua dotazione.
Il servizio di “Data Certa” è stato sostituito dall’invio di PEC, Posta Elettronica Certificata, o dall’apposizione di marca temporale elettronica, tra l’altro più economici.

Invio in PEC, Posta Elettronica Certificata

La soluzione più ovvia sembrerebbe dunque auto-inviarsi una mail con allegato il file del nostro inedito, ma dev’essere una mail di tipo PEC, Posta Elettronica Certificata, l’unica che reca con sé anche i certificati di accettazione/consegna quale attestazione della data e ora precisa dell’esistenza della mail, e dunque dei suoi allegati, e che non permette nessuna modifica al messaggio stesso.
Il costo di una casella PEC si aggira sugli 8 euro/anno di base ed è utilizzabile in molte altre occasioni, visto che l’invio PEC verso altra casella PEC vale come una raccomandata A/R ai fini legali.

Una questione che molti sottovalutano è che i certificati delle PEC sono garantiti solo per 2 anni dal provider di posta del servizio, poi le mail PEC vanno conservate perché i certificati di invio/ricezione siano validi oltre i 2 anni e perché questi possano essere utilizzati in un contenzioso. Questo particolare lo conosce solo chi si occupa di archiviazione di documenti digitali e conservazione sostitutiva: Bisogna conservare a norma anche le PEC: ecco come e perché 
Il servizio di conservazione sostitutiva digitale parte da un costo minimo di 25 euro/anno e consente di archiviare e conservare (viene apposta una firma digitale con data e ora del conservatore) qualsiasi documento informatico. Paradossalmente, potreste conservare direttamente qui anche i vostri manoscritti, senza aver necessità dell’auto-invio della mail PEC.

Deposito presso SIAE

Da non confondere con la registrazione dell’opera edita per cui viene rilasciato il bollino SIAE, quel contrassegno argentato che tutela l’autore e controlla il numero di copie vendute dall’editore (e anche il bollino SIAE non è obbligatorio), il deposito riguarda solo opere inedite, anche non complete, sconosciute al pubblico.
Il deposito è consentito anche ai non iscritti alla SIAE e vale per 5 anni, rinnovabile alla scadenza. La tariffa per i depositanti/autori non associati SIAE è piuttosto elevata, 144 euro comprensivi di imposta di bollo 2 euro versata in modo virtuale. Per gli associati e i mandanti, la tariffa è solo di 72 euro, ma l’iscrizione come associato costa 150 euro annui mentre come mandante c’è un bollo 32 euro una tantum più una provvigione aggiuntiva del 3% nella liquidazione dei diritti d’autore per le opere eventualmente pubblicate.

Solo una frase mi è suonata alquanto sibillina: “L’accettazione del deposito non comporta, da parte di SIAE, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore.”
Ulteriori informazioni sul sito SIAE: Deposito opere inedite

Marca temporale con PATAMU

Questo è uno dei servizi più pubblicizzati al momento, fin troppo direi.
Creato grazie al Fondo per la Creatività della Provincia di Roma e con un finanziamento social leading di Smartika, Patamu era nato in primis come alternativa alla SIAE per le opere musicali, registrandone la proprietà e proteggendole dal plagio, ma favorendone il loro libero utilizzo senza dover pagare una tassa ogni volta.
La piattaforma è stata poi estesa per qualsiasi opera inedita, per le quali Patamu genera una “prova d’autore” attraverso l’apposizione di una marcatura temporale sul file dell’opera, un bollino elettronico con data/ora che certifica esistenza dell’opera in quel momento.

Dal punto di vista tecnico, è la stessa marcatura che viene associata ai documenti in conservazione sostitutiva, insieme alla firma digitale del conservatore. Qualcuno mi aveva segnalato Patamu dicendomi per le marche temporali duravano solo 5 anni. Non solo non è così, ma non è possibile che una marca temporale duri meno di 20 anni: per legge, nella fattispecie art.49 del DCPM 30/03/2009 “Regole tecniche in documenti informatici”, la marca temporale deve durare 20 anni. Qualsiasi servizio che vi offra una marca con durata inferiore ai 20 anni non è a norma e può essere denunciato alle autorità.

Direttamente in homepage, Patamu pubblicizza il servizio di protezione di una singola opera a soli 10 euro, pagamento una tantum, per generare la prova d’autore con l’account Starter gratuito. Poi però se andiamo a leggere bene nei Dettagli account Starter, risulta che l’account Starter permette la sola generazione della prova d’autore, la marca temporale valida per 20 anni, ma per poterla scaricare (quindi per poterne entrarne in possesso ed utilizzarla effettivamente) occorre passare ad un account Advanced o Professional, con abbonamento annuale. Se non lo fate, l’account Starter dura solo 15 giorni, durante i quali non potete fare altro. Non effettuando il passaggio, l’opera archiviata verrà rimossa dal sistema (e voi avrete pagato 10 euro per cosa, esattamente?!)

Non so voi, ma io non ne capisco il senso logico…
Per avere davvero la prova d’autore, devo comunque pagare 36,6 euro, scaricarla e conservarmela da parte (o lasciarla su Patamu solo fino alla scadenza dell’abbonamento). Se voglio marcare un secondo documento, devo avere un abbonamento attivo oppure abbonarmi nuovamente, sempre con altri 36,6 euro.
Come leggerete più sotto, Aruba vende pacchetti da 50 marche temporali a 12,50 euro + IVA e con un software gratuito, semplicissimo, potete usare queste marche e apporle sui vostri documenti come e quando volete.
Ulteriori informazioni sul sito Patamu: Tutela la tua creatività con Patamu

Deposito presso PROOFY

Proofy è un servizio del tutto simile a Patamu, premiato con il Sigillo di Eccellenza della Commissione Europea nell’ambito “Open Disruptive innovation”. Proofy offre sempre il deposito delle opere presso i propri archivi, dopo avervi apposto una marcatura temporale certificata, sempre della durata di 20 anni. Offre diversi piani di accesso al sistema, ma sempre in abbonamento annuale, vedesi la scheda Prezzi sul loro sito.
L’abbonamento Singolo a 9,97 euro/anno consente 1 sola registrazione, cioè un solo manoscritto da proteggere, con 100 MB di spazio di archiviazione per 1 anno e con 20 MB di dimensione massima del file. Ma cosa me ne faccio di 100 MB di Spazio (e quindi potenzialmente di 5 opere da massimo 20 MB cadauna) se posso registrare solamente un’opera singola?

Va da sé che per il secondo manoscritto si deve passare all’abbonamento Basic a 14,99 euro/anno e dall’undicesimo (che se sono bozze parziali, si fa presto!) all’abbonamento Silver per 29,99 euro/anno. Leggermente più economico di Patamu, che però offre molte più registrazioni, 5 depositi al mese per un totale di 60 opere protette all’anno.
Ulteriori informazioni sul sito Proofy: Proofy La registrazione per chi crea

Marca temporale con COPYZERO

Il Movimento Costozero è un’associazione italiana nata ancora nel 2003 con l’obiettivo della gratuità del diritto alla comunicazione. Tra i suoi servizi troviamo Copyzero, studiato come alternativa economica al deposito di opere inedite presso la SIAE e che utilizza sempre la marcatura temporale qualificata. Ad essere sinceri, Patamu e Proofy non hanno innovato granché, dato che Copyzero esisteva ben prima!
Con Copyzero on-line, scrivono nel loro sito, si propongono di aiutare chi non può acquistare una smart cart e relativo lettore, ma attenzione, non è necessario firmare digitalmente il documento per apporvi la marca temporale! C’è spesso confusione tra questi due aspetti: firma digitale e marca temporale sono obbligatorie per la conservazione sostitutiva, ma sono due tecnologie indipendenti (una spiegazione la trovate qui: Cos’è la Marca Temporale).
Il servizio Copyzero è gratuito, ma riservato ai soci sostenitori dell’associazione che abbiano effettuato nell’anno corrente una donazione non inferiore a 10,00 euro. Il file marcato deve essere scaricato dal link che viene inviato via mail entro 30 giorni, in quanto Copyzero non effettua deposito.
Mi preoccupa un po’ il calcolo cervellotico, nell’ultimo comunicato, su come capire quanti file si possono inviare a seconda della loro dimensione, comunque non più di 10 file all’anno e tra ogni invio devono trascorrere almeno 15 giorni.
Ulteriori informazioni sul sito del Movimento Costozero: Copyzero online

Marca temporale con ARUBA

La domanda che continuava ad arrovellarmi era: perché non posso apporre in autonomia la marcatura temporale ai miei manoscritti?
Ebbene si e non è nemmeno poi così tanto difficile, anzi!
Il primo problema è acquistare la marca temporale, che generalmente viene venduta in lotti. Dato che l’uso maggiore è in ambito contabile e fiscale, spesso sono lotti da centinaia di marche e che utilizzano chiamate webservice da integrare al proprio gestionale per “staccare” la marca e apporla al documento, come una fattura o un contratto per dire. Il lotto più piccolo in vendita anche a privati è disponibile presso Aruba: 50 marche temporali a 12,50 euro + IVA, per un totale di 15,25 euro.

Ma come funziona poi tecnicamente? Dopo aver acquistato il lotto, vi viene attivato un account e inviata una mail per l’installazione del software gratuito Aruba Sign (altri dettagli qui: Come funziona la Marca Temporale). Una volta configurato con i dati dell’account, user e password per accedere al servizio, basterà trascinare il nostro file sopra il pulsante Timestamp, preferendo il formato di salvataggio TSD che include il documento stesso (potete vedere le immagini del programma qui: Apposizione di Marche Temporali tramite il Software Aruba Sign)

E poi dove mettere il file marcato? In un repository sicuro nel cloud, anche gratuiti come Dropbox o Google Drive, per non rischiare di perderlo accidentalmente nei vostri backup casalinghi (ah, no, non dirlo! Rileggiti subito le Strategie di backup per scrittori)
Questa di Aruba mi risulta al momento la soluzione più veloce, più pratica e più economica. Senza alcun abbonamento e valida per 20 anni, esattamente come la marca temporale.
Ulteriori informazioni sul sito Aruba: Marca Temporale. Associa data e ora certa ai tuoi documenti informatici

 

Altri servizi da suggerire?

Quali precauzioni avete adottato per i vostri manoscritti?
Magari non succede, ma se succede meglio essere pronti.
Finora nei casi in cui ho dovuto difendere il mio diritto d’autore non ho mai tirato fuori le marche temporali, anche perché non erano testi inediti, ma già pubblicati e ampiamente diffusi. Ma prima di procedere all’invio del vostro lavoro di qua e di là, se volete dormire sonni tranquilli, ci penserei su.
Tutto questo non sostituisce una consulenza professionale di un avvocato competente in diritto d’autore e proprietà intellettuale. Attenzione: non un avvocato qualsiasi, la specializzazione in questo campo è molto importante per non lasciare l’esito al caso. In caso di plagio, soprattutto di un romanzo, potrete all’inizio tentare una risoluzione amichevole contattando l’altro autore o editore, ma nel frattempo prendete appuntamento con un legale e mostrategli tutto ciò che può provare la vostra paternità dell’opera.
Fidarsi è bene, non fidarsi è decisamente meglio. 😉

 

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Comments (36)

Elena

Set 13, 2020 at 5:11 PM Reply

Articolo molto utile Barbara per chiunque scriva, sul web o altrove. Non conoscevo molti dei servizi citati, eccetto SIAE che in effetti per chi pubblica poco è piuttosto oneroso come quota annua. Ma funziona. Solo che, appunto perché a pagamento e non obbligatorio, pò che case editrici lo utilizzano. Eppure è l’unica garanzia che abbiamo per ottenere i compensi delle vendite! Anche se io ho avuto una pessima esperienza con una CE. non si tratta di plagio ma di rifiuto di abbandonare la vendita del libro a seguito di recesso di concessione dei diritti di stampa, fatto e concordato con tanto di legale. Insomma, è una giungla e spesso siamo senza machete.

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 9:54 PM Reply

Purtroppo si, nonostante ci siano leggi e normative, alla fine ci si scontra con un sistema giuridico arcaico e lento, dove le vittime spesso subiscono sia il danno che la beffa. Il comportamento di certe case editrici poco corrette è il motivo per cui molti autori sono passati al self-publishing, ma di qualità. Piuttosto che essere trattati così, meglio fare da soli. 🙂

Rebecca Eriksson

Set 13, 2020 at 6:02 PM Reply

Articolo molto interessante, fai sempre buoni approfondimenti: alcuni servizi non li conoscevo.
In campo di illustrazioni ti riporto il caso del mio amico illustratore Mauro Peroni: a poche settimane dall’inizio di una campagna pubblicitaria per un gioco che aveva creato, una sua illustrazione è stata rubata ed usata in siti di gadget (magliette, tazze…). Ha dovuto perdere molte ore a contattare i siti coinvolti dovendo dimostrare di essere lui il creatore. Infatti i siti non bloccavano gli utenti contentasti a meno che l’autore non ne dimostrasse la proprietà.
Invece, per quel che riguardava il vero e proprio gioco da tavolo è opinione comune nel campo che non valga la pena cercare di proteggere il prodotto: depositare il testo del regolamento alla SIAE, ad esempio, non ha molto valore, perchè basta cambiare qualche parola ed il regolamento non è più considerato lo stesso gioco.

Per quel che riguarda i testi credo che per la tutela vi sia una percentuale di frasi “copia incolla” per dire che il testo è lo stesso: se vengono cambiate delle frasi, alcune parole, lasciando l’idea invariata è già più difficile stabile la paternità.
Tutelare l’idea sappiamo bene che è impossibile.

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 9:55 PM Reply

All’inizio, dopo averne chiacchierato su Wattpad, avevo letto un articolo e ho sollevato un sopracciglio. Poi ne ho letto un altro e ho sollevato tutte e due le sopracciglia. Al terzo articolo ho proprio storto il naso e capito che qualcosa in effetti non tornava. Ecco perché ho proseguito la ricerca per buona parte dell’estate. 😀
Sui giochi da tavolo avrei detto che funzionasse la registrazione a brevetto, ad esempio, quale disegno e modello della confezione e del suo contenuto, però in effetti ciò che identifica un gioco è proprio il suo regolamento. Interessante sapere che nemmeno quelli sono protetti! Come avrà fatto il signor Monopoli a tutelarsi?! 🙂

Sulle idee, la questione è lunga e dibattuta, specie quando l’idea riguarda un romanzo, o comunque una storia. Se ci sono dialoghi o scene uguali tra due testi, pur con personaggi diversi nelle caratteristiche, puoi pensare ad un plagio. Se c’è la stessa struttura di capitoli, scene e fatti, puoi pensare ad un plagio. Vedesi il plagio di Harry Potter e la Pietra Filosofale, copiato da uno scrittore russo e dal suo Tania Grotter e il Contrabasso Magico: Tanja Grotter troppo simile a Harry Potter
Ma sulle singole idee? Purtroppo per chi crea, è verosimile pensare che più persone siano giunte alla stessa idea, in maniera differente. Molto dipende da quanto l’idea è astratta dal suo contesto. Mi spiego: quanti romanzi ci sono dove l’assassino che la polizia sta cercando è proprio lo stesso poliziotto incaricato delle indagini? quante altre storie vedono viaggi nel tempo in epoche passate, dove lei/lui si innamora e decide di rimanere? quanti film hanno la tipica scena di ascensore bloccato, personaggi isterici che raccontano sé stessi e all’uscita cambiano radicalmente vita? 🙂

Rebecca Eriksson

Set 15, 2020 at 6:37 PM Reply

Con Monopoly hai citato proprio il gioco da tavolo giusto! Non è un Mr Monopoly ma una Mrs, Elizabeth Magie, che aveva creato il gioco… contro il capitalismo! Ne aveva registrato il brevetto che poi è caduto. L’imprenditore Charles Darrow lo prese e ne stravolse in senso, trasformandolo nell’accumulo di soldi che è oggi. Solo dopo parecchi anni e approfondite indagini è stata riconosciuta l’origine di Magie.

Barbara Businaro

Set 16, 2020 at 10:17 PM Reply

Che tristezza… proprio non la sapevo questa cosa! Ricorda tanto il brevetto dell’airbag: inventato dall’ingegnere americano John W. Hetrick, a seguito di un incidente domenicale in auto da cui uscì miracolosamente illesa tutta la sua famiglia, lo brevettò nel 1952 e iniziò a proporlo alle varie case automobilistiche. Lo rifiutarono tutti e alla scadenza del brevetto, nel 1972, non lo rinnovò. Guarda caso, ma proprio un caso, il primo airbag fu inserito in un’auto americana nel 1973. Straordinario, no?! 🙁

Giulia Mancini

Set 13, 2020 at 9:16 PM Reply

Complimenti, sempre dei post ben dettagliati! Finora io ho usato il metodo molto casalingo dell’invio dell’opera a me stessa via mail, però potrei attivare la mia PEC come privato cittadino (con Aruba costa solo 5 euro, il minimo sindacale…l’ha attivata questa estate mia nipote per lavoro). Certo che la marca temporale con Aruba mi sembra la soluzione ideale…

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 9:57 PM Reply

La PEC con Aruba è in offerta, ma a regime sono 8 euro/anno. Io l’ho attivata quando chiuse il servizio Postacertificat@, la PEC aperta per tutti i cittadini nel 2009 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, servizio scadente, ignorato, sbeffeggiato, ma che è costato caro alle tasche degli Italiani, tanto per cambiare…
Sulla marca temporale è il lotto minimo che ho trovato, nessuno vende marche singole, perché la marca in sé ha poco valore (0,36 euro) ma è il sistema e la sua gestione che ha costi elevati. Per cui anche il Movimento Costozero ha dovuto limitare l’accesso e chiedere un pagamento a sostenimento.

Brunilde

Set 14, 2020 at 10:57 AM Reply

Post interessante ed esaustivo: brava e grazie!

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 9:58 PM Reply

Grazie a te Brunilde. Spero che sia di aiuto preventivo, ma che poi non sia mai da utilizzare per far valere i propri diritti. 🙂

Luz

Set 14, 2020 at 11:06 AM Reply

Post eccellente e molto utile. Brava, Barbara.
Si rimane sempre un po’ sconcertati dinanzi al plagio, un eufemismo per dire “furto”. Vero è che la rete ha aperto le porte alla circolazione massiccia di contenuti e informazioni, quindi il plagio è paradossalmente entrato nel novero dei casi possibili.
Con tutti i contenuti che ti hanno sottratto si può ben dire che ci sai fare! 🙂

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 9:59 PM Reply

Grazie Luz. Eh, ma finora mi hanno sottratto più immagini e pezzettini di ricerche (anche questa se la rimaneggeranno, lo so), ma ancora nessun racconto. Potrei pensare di non saperci fare con i racconti, oppure sanno che in quel caso non ci sono scappatoie e rischiano grosso. 😛

Paola

Set 14, 2020 at 1:06 PM Reply

Come sempre, un articolo utilissimo, estremamente preciso e professionale.
Personalmente, quando si è trattato della tesi di laurea e della tesi di dottorato (entrambe di tipo sperimantale) ho utilizzato il servizio “Data Certa presso Poste Italiane”. In seguito, per pubblicazioni o articoli inviati per accettazione a convegni o conferenze, mi sono sempre auto-inviata una pec e conservato gelosamente l’attestazione di consegna. E’ quello che faccio tutt’ora prima di consegnare un progetto: firmo tutti gli elaborati digitalmente e mi invio una pec.

Probabilmente vado fuori tema ma mi resta la curiosità in merito al diritto d’autore di foto, disegni ed immagini in generale presenti in rete di cui credo che tutti facciamo uso&abuso

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 10:03 PM Reply

Grazie Paola. Per la mia tesi, era già attivo il servizio antiplagio, credo da parte di AlmaLaurea o forse dell’Ateneo, dato che veniva caricata in formato testo e molte altre testi erano state scannerizzate con riconoscimento testo.
Non vai fuori tema sulle immagini, dato che autori e blogger devono anche lavorare con le immagini, vuoi per i blogpost, per le copertine dei libri o per i socialpost pubblicitari. Ne avevo accennato nell’articolo Pillole di (web) marketing per scrittori, alla voce “Curare le immagini”.
Le immagini del web non sono libere. Non basta fare una ricerca di un’immagine su Google e se la trovi lì, allora la puoi usare. No, Google stesso riporta la frase “Le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Scopri di più” con un link alla pagina Che cos’è il copyright? dove spiega attentamente la materia. Quindi il “non lo sapevo” proprio non è più ammissibile. Chi usa quell’immagine si fa carico della verifica.
Poi ci sono store di immagini ad uso gratuito (non sempre bellissime, eh) e store professionali dove acquistarle. Quella in testa a questo post è acquistata su depositphotos a mio nome e per uso editoriale. 😉

sandra

Set 14, 2020 at 2:11 PM Reply

Che post, Barbara.
All’inizio ho usato il sistema non più in uso della posta, attualmente rischio e nessuno degli editori con cui ho pubblicato ha mai pagato la SIAE, mentre l’ISBN è obbligatorio per mettere in commercio l’opera per cui chi non lo fa, o lo fa pagare all’autore, beh non va bene per niente.
E niente, non so cosa dire, sono qua che penso a quanta ricerca ti sia costato questo articolo, sperando non te lo copino.

Barbara Businaro

Set 14, 2020 at 10:04 PM Reply

Si, mi è costato parecchia ricerca, più che altro perché non volevo scrivere inesattezze. Tante ne ho trovate negli articoli già pubblicati da altri, gli stessi editori non conoscono bene la materia che li riguarda!
E sì, lo copieranno certamente. Potrei pure azzardare chi me lo copierà e quanto ci metterà! Tutto dipende da quanto impiegherà Google a indicizzare per bene la pagina. Ma sai, su questo tema mi sento un po’ Robin Hood. Questa risorsa consentirà spero a tanti autori di mettersi al riparo con molta meno spesa che altri paventano. 😉

Darius Tred

Set 17, 2020 at 1:40 PM Reply

Troppo bello questo articolo. Brava.

Quasi quasi te lo scopiazzo…
Senza citarti, ovviamente. 😉

Barbara Businaro

Set 17, 2020 at 6:32 PM Reply

Ovviamente! 😀 E dopo quando i tuoi utenti ti faranno domande, a cui non sai rispondere perché l’articolo non l’hai scritto tu, verrai a porle a me qui, e ricevuta risposta da me, andrei a scopiazzare pure quelle… Quando la realtà supera la fantasia! 😀 😀 😀

Darius Tred

Set 18, 2020 at 4:48 PM Reply

Hai scoperto il mio piano.
Sono così prevedibile?

walter

Gen 15, 2021 at 5:24 PM Reply

Ciao Barbara. Andando in giro per la rete con Google alla ricerca di informazioni sulla protezione d’autore sono incappato in Webnauta.
Leggendo questo tuo post volevo chiederti delle informazione in merito alla protezione delle opere.
Dopo 33 anni di lavoro in ambito televisivo un paio di mesi fa, dopo una notte che ho fatto un sogno stile film, per raccontarlo a mia moglie ho deciso di scriverlo.
Ricordando i copioni che avevo visto di alcune trasmissioni che avevo realizzato nel tempo tipo Ciao Ciao, Mai dire Gol e tante altre , ho iniziato a buttare giù l’idea stile sceneggiatura.
Solo che quella descrizione del sogno a forza di scrivere, e diventata prima un corto, poi un film fino a diventare uno sceneggiato in più puntate che mi ha tenuto impegnato in questi ultimi due mesi.
Al momento l’ho fatto leggere a sole persone di mia conoscenza fidate a cui la storia è piaciuta ma mi piacerebbe portare avanti un discorso in ambito televisivo.
Però ” in questo mondo di ladri ” ( Venditti dixit ), prima di proporlo a persone del settore vorrei tutelare quanto ho creato.
A questo punto avrei un po’ di domande da porti ma, prima di chiedertele, per non farti perdere inutilmente del tempo, volevo sapere se te ne intendevi anche di sceneggiature televisive. Fami sapere, se vuoi. Grazie.

Barbara Businaro

Gen 15, 2021 at 7:44 PM Reply

Benvenuto nel blog walter! 🙂
Non me ne intendo di sceneggiature, televisive o meno. Alcuni corsi di sceneggiatura offrono ottimi spunti per la scrittura, e viceversa. Del resto romanzi diventano sceneggiature e sceneggiature sbarcano in libreria rimaneggiate sotto forma di romanzo. So che una sceneggiatura non è discorsiva e riporta la struttura di quello che sarà il lavoro finito, quindi ambiente, personaggi, dialoghi, elementi visivi e azioni. Il resto rimane agli attori e al regista.
Ma una sceneggiatura ha comunque una forma scritta e per proteggerla valgono gli stessi strumenti dei manoscritti inediti, compreso il deposito presso la SIAE (nel loro sito li chiamano copioni e soggetti televisivi, cinematografici e teatrali). Spero di essere stata ugualmente utile.

walter

Gen 16, 2021 at 8:35 AM Reply

Grazie per la risposta. Quello che non riesco ancora a scoprire è se devo proteggere, depositandolo, il soggetto o la sceneggiatura. Nel senso che mentre il soggetto è oramai definito, la sceneggiatura la vorrei poter modificare condividendo il lavoro con altri sceneggiatori più esperti.
Una volta depositata la sceneggiatura a si puo’ modificare?
Inoltre, grazie a questo blog, ho scoperto il discorso di Patamù, Proofy e di Aruba. A questo punto la situazione si e’ complicata: cosa scegliere come soluzione piu’ adatta?
Grazie.

Barbara Businaro

Gen 18, 2021 at 8:41 PM Reply

Dunque, premesso che non c’è un limite a quanti depositi si possono fare, per conto mio depositerei sia il soggetto che la sceneggiatura, anche se quest’ultima è in una prima versione (lo si può fare ugualmente con i manoscritti, depositando anche una semplice bozza). Dopo si possono depositare tutte le versioni successive della sceneggiatura rimaneggiata (non si può modificare un deposito già fatto, il deposito attesta l’esistenza di quell’opera così com’è in quel dato momento). Il limite semmai è dato dal budget di spesa, dato che ogni deposito costa.
Anche la scelta tra le diverse soluzioni dipende da quanto si può spendere e dalla confidenza, informatica e non, con le diverse soluzioni. 🙂

walter

Gen 19, 2021 at 8:30 AM

Grazie per la cortese risposta.

Angela demontis

Apr 19, 2021 at 10:23 PM Reply

Grazie per questo articolo. Stavo cercando informazioni su come proteggere le mie illustrazioni ed ho qui appreso notizie utili ed interessanti. Nonostante io avessi registrato alla Siae molti dei miei lavori, e persino un libro, mi è capitato di vederli usati da altri senza peraltro citarmi come autrice.
Ovviamente li ho sempre segnalati e chiesto la rimozione… però che fatica ogni volta!
Angela

Barbara Businaro

Apr 20, 2021 at 7:48 PM Reply

Benvenuta nel blog Angela. 🙂
Sono contenta di essere d’aiuto, dove possibile. A parte qualche furbetto che ancora pensa di non essere scovato dai motori di ricerca, alcuni creati appositamente per i plagi, manca anche una cultura sul diritto d’autore. Spesso mi sento rispondere ingenuamente “l’ho trovato su internet”, come se fosse un luogo franco da ogni regola. Ci vuole pazienza, ma confido che la perseveranza vinca.

Claudia

Set 13, 2021 at 8:01 AM Reply

Buongiorno Barbara, grazie per l’articolo dettagliato e per i consigli, davvero molto utili.
La mia prima raccolta di poesie è attualmente in fase di pubblicazione presso una piccola casa editrice.
Il problema è che qualche mese fa – un po’ per ingenuità, un po’ per inesperienza – avevo mandato la bozza della mia opera ad un’altra casa editrice, da cui non avevo ricevuto alcuna risposta, senza prima prendere nessuna precauzione riguardo i diritti d’autore.
A distanza di qualche mese, un amico mi ha raccomandato di tutelare la mia opera per attestarne la paternità. Dopo varie ricerce su Internet, ieri ho provveduto ad apporre la marcatura digitale ed ho anche inviato una copia del libro alla mia pec.
Può esserci la possibilità che la prima casa editrice si sia appropriata dei diritti d’autore del libro a mia insaputa? Ed in quel caso, l’e-mail che ho inviato contentente la bozza del mio libro può fungere da prova di paternità dell’opera, oppure non vale nulla? Ovviamente, spero che quest’opzione non si presenti (dopotutto si tratta di un piccolo libro di poesie di uno scrittore emergente), ma come dici tu, fidarsi è bene e non fidarsi è decisamente meglio.
Inoltre, è necessario depositare il manoscritto pubblicato alla siae, oppure provvederà il nuovo editore ad opera già pubblicata?
Grazie in anticipo e buona giornata.

Barbara Businaro

Set 15, 2021 at 10:54 PM Reply

Benvenuta sul blog Claudia. 🙂
Dubito che la prima casa editrice abbia intenzione di sfruttare l’opera a tua insaputa, perché tu potresti aver inviato nello stesso periodo, o anche prima di allora, diverse mail ad altre case editrici, per avere più opportunità di pubblicazione e poter anche scegliere l’offerta migliore. Dunque quest’ultima casa editrice rischierebbe una pessima figura se uscisse in libreria con un plagio, attestato dai rapporti commerciali già in essere altrove (contratto già firmato, bozze presso un altro editore). Poi tutto sta nella serietà della casa editrice.
Le mail ordinarie sono ammesse come prova in qualsiasi procedimento giudiziario solo a discrezione del giudice stesso. Perché sono purtroppo manomettibili, a differenza delle mail di posta certificata dove un provider garantisce la loro autenticità.
Il deposito del manoscritto presso SIAE non è obbligatorio, così come nemmeno la vidimazione tramite i bollini argentati SIAE apposti sui frontespizi dei libri. L’apposizione del contrassegno va concordata con l’editore, viene di solito inserita a contratto. Il bollino SIAE è uno strumento di verifica della tiratura del libro (e dunque dei diritti spettanti all’autore), ma ha comunque un costo. Se ci fai caso, anche in romanzi di case editrici di rilievo non è sempre presente.

Claudia

Set 16, 2021 at 10:51 AM Reply

Ciao Barbara e grazie della risposta. Farò tesoro dei tuoi consigli e avrò molta più attenzione per le mie prossime opere. 🙂

Barbara Businaro

Set 17, 2021 at 9:51 AM Reply

Adesso che hai già visto come funziona la marcatura digitale, sarà sicuramente più facile. In bocca al lupo per la pubblicazione delle tue poesie. 😉

Filippo

Mar 23, 2022 at 7:37 PM Reply

Copyzero online non ha più nulla di “cervellotico” perché ora (o almeno da quando io lo frequento) è TOTALMENTE GRATUITO!!!

Barbara Businaro

Mar 27, 2022 at 1:48 PM Reply

Benvenuto sul blog Filippo.
E’ esattamente come ha scritto: Copyzero online non ha PIU’ nulla di “cervellotico”. ADESSO però.
Al momento della scrittura di questo articolo, data di pubblicazione 11 settembre 2020, Copyzero era assolutamente cervellotico (magari non sembra, ma so quel che scrivo, come lo scrivo e perché lo scrivo 🙂 ). La prova di questa affermazione è nella Wayback Machine, una piattaforma che “fotografa” parecchi siti web in un dato momento preciso e ne mantiene una copia digitale, per preservare e storicizzare contenuti anche rilevanti del passato. Un vero e proprio archivio storico di internet.
All’indirizzo https://web.archive.org/web/20190418132333/http://www.costozero.org/wai/u2.html si può verificare una copia precisa del sito Costozero.org, alla pagina di spiegazione del servizio Copyzero on-line alla data del 18 aprile 2019. Dopo le istruzioni per l’uso del servizio e il Disclaimer, si susseguono 6 diversi comunicati stampa che forniscono una panoramica delle difficoltà di mantenere veramente gratuito questo servizio (perché a monta ha un costo tecnico, che non può essere abbattuto, ma solo pagato con donazioni). Riporto l’ultimo comunicato stampa del 2 dicembre 2015 (ancora vigente alla pubblicazione di questo mio post):

Comunicato del 2 dicembre 2015

A partire dalla data odierna il servizio COPYZERO on-line è riservato ai sostenitori economici che abbiano effettuato nell’anno corrente una donazione non inferiore a 10,00 euro. Per quanto riguarda il calcolo relativo alle donazioni, esso resta invariato: 1,00 euro corrisponde a 5 MB (1,00 euro corrisponde a 10 MB, se il file inviato non è superiore ai 10 MB). Pertanto, i sostenitori che hanno donato 10,00 euro potranno inviare 10 file archivio non superiori, ciascuno, ai 10 MB (tra l’invio di un file e l’altro devono intercorrere almeno 15 giorni) oppure 1 file archivio non superiore ai 50 MB; i sostenitori che hanno donato 11,00 euro potranno inviare 11 file archivio non superiori, ciascuno, ai 10 MB (tra l’invio di un file e l’altro devono intercorrere almeno 15 giorni) oppure 1 file archivio non superiore ai 55 MB; i sostenitori che hanno donato 12,00 euro potranno inviare 12 file archivio non superiori, ciascuno, ai 10 MB (tra l’invio di un file e l’altro devono intercorrere almeno 15 giorni) oppure 1 file archivio non superiore ai 60 MB e così via. È sempre possibile combinare, liberamente, le due modalità di utilizzo: ad esempio, i sostenitori che hanno donato 10,00 euro potranno inviare 5 file archivio non superiori, ciascuno, ai 10 MB ed 1 file archivio non superiore ai 25 MB (tra l’invio di un file e l’altro devono intercorrere almeno 15 giorni). I diritti di chi ha inviato la richiesta di utilizzazione del servizio in data antecedente al 2 dicembre 2015 sono confermati fino al termine dell’anno solare.

La Direzione del
Movimento Costozero

Se qualcuno ha difficoltà a visitare l’archivio Wayback Machine, qui una stampa della suddetta pagina: MOVIMENTO COSTOZERO – COPYZERO on-line – WebArchive 18-04-2019.pdf
Questo non è abbastanza “cervellotico”? Direi proprio di sì, specie per un utente senza competenze informatiche a cui il servizio dovrebbe rivolgersi (chi ha queste competenze, conosce anche altri canali per tutelare il proprio diritto d’autore). E non è completamente gratuito, dato che la prima frase recita: “è riservato ai sostenitori economici che abbiano effettuato nell’anno corrente una donazione non inferiore a 10,00 euro.”

La spiegazione di questa decisione è nel primo comunicato, del 13 luglio 2005: “Il costo delle marche temporali è raddoppiato e le richieste di utilizzazione di COPYZERO on-line sono quadruplicate: alla nostra Associazione non è più possibile continuare ad offrire a chiunque il servizio.” E poi nel secondo comunicato, del 7 dicembre 2007: “Le richieste di utilizzazione di COPYZERO on-line hanno raggiunto un numero tale per cui le nostre risorse umane ed economiche non sono più in grado di soddisfarle.”

ADESSO, sono contenta di sapere che il servizio è tornato ad essere gratuito. Però mi chiedo, e credo sia lecita la domanda: per quanto tempo riuscirà a rimanere gratuito, prima di essere nuovamente travolto dalle richieste?
E’ davvero apprezzabile l’idea e gli sforzi compiuti, ma il progetto è economicamente difficile. 🙂

Ary

Mag 12, 2022 at 3:37 PM Reply

Ciao Barbara, grazie mille per questa guida, che ho trovato utilissima! 🙂
C’è soltanto una cosa che non ho capito e che riguarda la marca temporale Aruba. Da quel che leggo la marca temporale ha una durata di 20 anni, ma questo cosa significa esattamente? Se io appongo la marca temporale su un documento digitale (il mio manoscritto), vuol dire che tra 20 anni la data e l’ora certa che figurano sul documento non hanno più valore? Come faccio tra 20 anni a dimostrare ancora che quel libro l’ho scritto io? Dovrò apporre una nuova marca temporale?
Ti sarei davvero molto grata se potessi spiegarmi questa cosa, perché non sono riuscita a trovare da nessuna parte il significato di questa scadenza.
Grazie ancora e ti auguro una buona giornata! 🙂

Barbara Businaro

Mag 14, 2022 at 6:28 PM Reply

Benvenuta nel blog Ary! 🙂
La domanda non riguarda solo la marca temporale di Aruba, ma in generale tutte le marche temporali emesse da un certificatore accreditato in Italia. La “scadenza” dei venti anni è infatti contenuta nel DPCM 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”. In particolare all’articolo 53 viene esplicitato:
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale e’ valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.

Quindi la durata della marca temporale è minimo di 20 anni, per legge. Nel frattempo proprio Aruba ha esteso la scadenza delle proprie marche temporali a 30 anni, quindi altri 10 anni ulteriori alla normativa. Qualche mese prima della scadenza della marca temporale sarà possibile richiedere al certificatore un’ulteriore estensione, dietro pagamento del servizio. 🙂

paolo b.

Ago 23, 2023 at 6:11 PM Reply

Ciao, bella e utile ricerca. Non mi è chiaro quanto dici su Patamu, che non ho mai utilizzato, e sono incerto se usare la marcatura temporale Aruba o il deposito singolo da 10 euro appunto di Patamu, per un soggetto. Per quello che ci ho capito io ( al contrario di quello che scrivi tu , sul deposito singolo) , con il profilo starter paghi 10 euro per una singola marcatura temporale e puoi effettuare un singolo download della cartella “marcata”, che poi rimarrà visualizzabile per solo un anno nella piattaforma. Ma con questa prova scaricata, puoi assolvere a qualsiasi operazione legale anche se non sei abbonato in tutti i 20 anni successivi. Sbaglio qualcosa?

Barbara Businaro

Ago 25, 2023 at 5:57 PM Reply

Benvenuto nel blog Paolo. 🙂
Sei incerto se spendere di più o spendere di meno? Tutto dipende da quanto scrivi.
Aruba vende 50 marche temporali a 12,50 euro + IVA, per un totale di 15,25 euro (prezzo appena verificato alla pagina http://www.pec.it/acquista-marche-temporali.aspx ) Costo di una singola marca temporale: 15,25 / 50 marche = 0,31 euro. Se hai più di un manoscritto da tutelare, hai già risparmiato rispetto agli altri sistemi. Se consideri poi che ogni modifica/versione/traduzione va tutelata, anche per un singolo “progetto libro” che non sia ancora stato pubblicato, una sola marcatura temporale non è sufficiente.
Sono andata a ricontrollare quanto offerto da Patamu (che questo mio post è del 2020, tre anni fa, metti mai che abbiano migliorato l’offerta economica) e in effetti hanno aggiunto la pezza a quanto avevo segnalato io. Toh, guarda. 😛
Nella pagina dei Dettagli account Starter (metto in chiaro l’url: http://www.patamu.com/index.php/it/account-details/starter ) oggi si legge: La registrazione come Starter è gratuita e ti permette di tutelare gratuitamente 10 opere al mese (e 25 in totale), generando una prova d’autore valida per 20 anni indipendentemente da Patamu, che potrai scaricare effettuando un upgrade o acquistando individualmente per ogni opera il servizio Marcatura Singola.
Il servizio di Marcatura Singola è appunto l’aggiunta. Non c’è una vera scheda del servizio, si può leggere una brevissima descrizione alla pagina Tipi di account ( http://www.patamu.com/index.php/it/it-servizi/tutela-dal-plagio/tipi-account ), dove viene indicato solamente: Opera Singola € 10 PER DEPOSITO IVA inclusa | pagamento una tantum; deposito opera singola, 100 MB/file, inserimento co-autori, upload zip con password, deposito aggiuntivo in Blockchain.
Quindi, per 1 singola opera fatta e finita, senza modifiche ulteriori, sono “solo” 10 euro. Dico “solo” perché qui il costo a singola marca temporale è di 10 euro per Patamu, contro gli 0,31 euro di Aruba.
Non è per altro chiaro dentro Patamu quale sia la differenza tra il servizio di Opera Singola e quello di Opere Multiple (che sembrerebbe comprendere il servizio Opera Singola), indicato nella stessa pagina del sito: Opere Multiple € 20 PER DEPOSITO IVA inclusa | pagamento una tantum; Caratteristiche Opera Singola + deposito multiopera, Max 500 MB
Ma tecnicamente, cosa cambia? Se mi iscrivo con Starter e pago un servizio di Opera Singola, ma poi mi accorgo di avere un secondo file da marcare, posso acquistare il servizio Opere Multiple? Presumo di sì, a senso logico, ma mancano delle chiare schede prodotto sul sito di Patamu. Magari adesso passeranno di qui a leggere anche questo mio commento e tra altri tre anni ce le avremo. 😀
Alla fine, la scelta dipende da quanto scrivi. Forse anche da quanto sei pratico con il computer, perchè Patamu marca il file direttamente, mentre Aruba ti rilascia il software per applicare le marche liberamente ai tuoi file. Ma ci sono le guide passo passo e non mi pare niente di così complicato.

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